(a cura della D.ssa Laura Coppari e del Dott. Francesco Mari)

                                                                                                 

Gentilissimi soci A.G.E.O.,

nella speranza di fare cosa gradita, di seguito si fornisce un sunto sulle misure approvate dal Governo nel D.L. 18/2020,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/03/2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”. Gli articoli su cui si è posta l’attenzione possono interessare una pluralità di soggetti,  per cui non ci si riferisce esclusivamente all’ attività propria del medico, ma poiché tali misure possono impattare negli interessi individuali su diversi aspetti, si è reputato possano avere utilità sia per i soci A.G.E.O. che, magari, per loro familiari.

I nostri professionisti sono a disposizione dei soci A.G.E.O per ogni eventuale informazione, chiarimento o supporto in merito alle disposizioni del Decreto ed alle pratiche inerenti.

Per contatti: email: info@maripartners.it oppure 327-3649218.

 

 

ESTRATTO ARTICOLI

 

D.L. 18/2020 IN G.U. DEL 17/03/2020

DECRETO “CURA ITALIA”

- LE MISURE  PIU’ DI INTERESSE –

 

Art. 23 e Art. 25

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

E’ previsto un congedo parentale di 15 giorni ulteriore rispetto a quello normalmente concesso dalla legge. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.

La norma si applica a partire dal 5 marzo 2020.

Il congedo parentale, è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. È rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (sono esclusi dall’indennità i genitori disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e a domicilio).

Il nuovo strumento giuridico adottato dal governo prevede il congedo parentale straordinario alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, e spetta:

§            Ai dipendenti del settore privato  e pubblico;

§            lavoratori iscritti alla Gestione separata inps .

 

Possono aderire al congedo parentale i genitori (e affidatari) per i figli fino ai 12 anni (con retribuzione al 50% per i dipendenti) oppure con figli fra i 12 e i 16 anni (a retribuzione “zero” per i dipendenti e senza contribuzione figurativa).

Nel caso dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS l’importo è pari al 50% di 1/365 del reddito determinato con le modalità stabilite per calcolare l’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione di questo congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore:

§            beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

§            o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia si dovrà ora attendere una apposita circolare INPS che spiegherà nel dettaglio le modalità di fruizione del congedo di 15 giorni.

In alternativa all’utilizzo dei congedi previsti da questo articolo, i medesimi lavoratori possono optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni sostitutive del congedo, il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Il presente bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: • Medici; • Infermieri; • Tecnici di laboratorio biomedico; • Tecnici di radiologia medica; • Operatori sociosanitari • al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali soggetti, il bonus è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;  l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.Inizio modulo

INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI, AUTONOMI ISCRITTI ALL’AGO, LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO, OPERAI AGRICOLI, LAVORATOTORI DELLO SPETTACOLO

Gli artt. 27-30 e 38 riconoscono una indennità forfettaria di €. 600 riferita al mese di marzo ai seguenti soggetti:

Art. 27

- liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23/02/2020

- titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla data del 23/02/2020

iscritti alla Gestione separata Inps e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Art. 28 

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (IVS artigiani e commercianti): non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata

Art. 29

lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1/01/2019 e il 17/03/2020, non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.

Art. 30

operai agricoli a tempo determinato che: non siano titolari di pensione e nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Art. 38 

lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, e non titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.

 

La suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito;

All’erogazione provvede l’Inps previa presentazione di apposita domanda mediante servizi telematici inps. Per quanto finora noto serviranno le credenziali di accesso ai servizi on line dell’inps. Per chi ancora non le avesse si consiglia di richiederle direttamente dal sito inps.

Il Governo ha garantito che tutti coloro che ne hanno diritto e presenteranno domanda riceveranno l’indennità. Quindi anche se i fondi inizialmente stanziati dovessero terminare verranno reintegrati

Si attende comunque una circolare dell’inps.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Allo Studio l’estensione dell’indennità anche ai professionisti iscritti alle casse private

 

Art. 37

SOSPENSIONE VERSAMENO CONTRIBUTI COLF

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 per colf e badanti; la sospensione riguarda sia la quota a carico del datore sia la quota a carico del lavoratore, (quindi non dovrà essere trattenuta in busta paga).

Tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza alcuna applicazione di interessi o sanzioni.

 

Art. 43

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI

L’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale

 

Art. 44

FONDO PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

L’art. 44 prevede l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” la cui finalità è quella di garantire il riconoscimento di un’indennità, nel limite di spesa di € 300 milioni per il 2020 per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi , che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica.

Con apposito Dm saranno definiti i criteri di priorità, le modalità di attribuzione dell’indennità e l’eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria.

Art. 49

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

ll Fondo di Garanzia per le PMI è attualmente il principale strumento di garanzia pubblica a favore delle Piccole e Medie Imprese italiane. Interviene garantendo il finanziamento che l’impresa richiede al sistema bancario rilasciando una garanzia escutibile a prima richiesta. Il Fondo interviene anche a favore dei Confidi, riassicurando il rischio assunto da questi ultimi. L’articolo stabilisce che per nove mesi l’operatività del Fondo avrà delle modifiche nell’operatività, ed in particolare:

- gratuita’ del fondo (in condizioni ordinarie il fondo percepisce una commissione in percentuale sull’importo finanziato)

- importo max per singola impresa 5mln (normalmente 2.5mln)

- copertura del fondo 80% in garanzia diretta per banche e intermediari finanziari, 90% in riassicurazione per i Confidi, a condizione che la garanzia di quest’ultimo non superi l’80% (ordinariamente copertura legata alla fascia di rating attribuita dal Fondo all’impresa)

- è ammessa la possibilità di rinegoziazioni del debito, purchè prevedano l’erogazione di credito aggiuntivo pari al 10% del residuo (normalmente esclusa, a meno che non si tratti di linee già garantite dal Fondo)

- Intervento Sezioni Speciali per innalzare la quota garantita

- automatismo dell’allungamento della garanzia del Fondo in caso di moratoria

- La PD è determinata solo sulla base di indicatori economico/finanziari. Sono escluse le imprese classificate “a sofferenza”o“inadempienza probabile”

- nessuna commissione in caso di mancato perfezionamento (normalmente 300 euro per linea di credito)

- Cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie su finanziamenti destinati al settore turistico- alberghiero

- Intervento con garanzia fino all’80% (90% in riassicurazione) per finanziamenti fino a 3.000 euro a favore
di imprese e professionisti danneggiati. Gratuità del Fondo e assenza di valutazione.

- Possibilità per gli Operatori di microcredito ex art. 111 TUB di ottenere finanziamenti bancari finalizzati a reperire provvista necessaria a finanziarie start-up

- Incremento a 40.000 euro dei finanziamenti concedibili dagli Organismi di microcredito

 

Art. 54

FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA 

Viene previsto che per un periodo di 9 mesi dal 17/03/2020: sono ammessi ai benefici del Fondo  anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Sarà necessario presentare un’autocertificazione che attesti di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020 ovvero nel periodo di tempo intercorrente tra la data della domanda e la suddetta data, una riduzione del fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Con successivo DM saranno disciplinate le misure di attuazione.

Il DL 9/2020, all’art. 26, aveva già esteso l’intervento del fondo alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

 

Art. 56

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO E PMI

Sono introdotte alcune misure agevolative a favore delle microimprese, PMI e lavoratori autonomi:

- che avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche/altri intermediari finanziari: da richiedere tramite specifica comunicazione, corredata di autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del dpr 445/2000,con la quale il soggetto autocertifica di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

- in caso di aperture di credito accordate “sino a revoca” e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti al 29/2/2020, o se superiori, alla data del 17/3/2020: non possono essere revocati fino al 30/9/2020 (la norma riguarda sia la parte utilizzata che quella non ancora utilizzata)

- restituzione di prestiti non rateali, pagamento delle rate dei mutui e altri finanziamenti, quali ad esempio leasing, con scadenza anteriore al 30/9/2020: è sospeso fino al 30/9/2020.

 L’accordo con la banca/altri finanziatori può riguardare anche solo la quota capitale con esclusione degli interessi.

Il piano di rimborso delle rate/canoni di leasing sospesi va riscadenziato secondo modalità che non prevedano nuovi/maggiori oneri  per entrambe le parti.

In questa straordinaria situazione le banche e gli altri intermediari finanziari sono privati della possibilità di valutare autonomamente in base alla situazione economica - finanziaria del debitore, se acconsentire o meno alla richiesta. Inoltre, la Relazione Illustrativa al D.L. 18/2020 afferma che la moratoria non determina un automatico cambiamento della classificazione della qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria e che, nel periodo di moratoria, gli intermediari devono fermare il computo  dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento.  

Sono esclusi da questa misura le imprese la cui esposizione debitoria sia classificata “deteriorata” al 17/3/2020

 

 

Art. 62

RITENUTE D’ACCONTO

I contribuenti che, nel 2019, hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, per gli incassi  eventualmente realizzati tra il 17 marzo e il 31 marzo prossimo, non subiranno l’effettuazione delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Coloro che si avvalgono di tale opzione devono presentare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risultino i requisiti per accedervi, poi, procedono al versamento diretto delle ritenute d’acconto entro il 1° giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

 

Art. 63

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

A favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente  che dichiarano nel periodo 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 spetta un premio per il mese di marzo 2020  pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel medesimo mese di marzo. Il premio non è imponibile ai fini reddituali; il datore di lavoro riconosce il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque nel termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 2020, utilizza in compensazione nel mod. F24 l’importo erogato.

Art. 64

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Con la finalità di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, è riconosciuto un credito d’imposta, per il periodo d’imposta 2020, per le spese relative alla sanificazione degli ambienti di lavoro. Il credito d’imposta spetterà ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte/professione ed è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro  sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ogni beneficiario, nel limite complessivo di € 50 milioni per l'anno 2020. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito sono stabiliti con apposito D.M.

 

Art. 65

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

L’art. 65 prevede il riconoscimento, per l’anno 2020, a favore dei soggetti imprenditori di un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24 nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

ESCLUSIONE: il credito d’imposta non si applica alle attività  non sospese dal Dpcm 11/03/2020.

 

Art. 66

INCENTIVI FISCALI ALLE DONAZIONI

L’art. 66 prevede i seguenti incentivi alle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

DONAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI: spetta una  detrazione del 30%  per un importo non superiore a € 30.000 per le erogazioni liberali effettuate in denaro o in natura a favore di: Stato o enti pubblici territoriali (regioni province o comuni); enti/istituzioni pubbliche; fondazioni/associazioni riconosciute senza scopo di lucro

DONAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE: per le erogazioni liberali in denaro/natura  si applica l’art. 27 della L. 133/1999 (dettata per le erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica/altri eventi straordinari). Per le erogazioni in natura si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 DM 28/11/2019.

Quindi le erogazioni liberali: in denaro: sono deducibili dal reddito e dall’Irap senza limite di importo se operate per il tramite di soggetti specificamente individuati (ONLUS, fondazioni, associazioni sindacali e di categoria, ecc.); in natura: non si considerano destinate a finalità estranee ai fini dei redditi (ai fini Iva potrà applicarsi l’esenzione ex art. 10 n. 12 Dpr 633/72 o l’esclusione da Iva se si ricade nei beni ex L. 166/2016).

 

Art 67

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ENTI IMPOSITORI

Vengono sospesi dall’8 marzo al 31/05/2020 i termini relativi alle attività: di liquidazione automatizzata e di controllo (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72); di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli Uffici degli enti impositori.

La norma non fa riferimento agli accertamenti con adesione/mediazione

ISTANZE DI INTERPELLO: per il medesimo periodo sono sospesi i termini a favore degli Uffici: per fornire risposta alle istanze di interpello, incluse quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’art. 11 L. 212/2000 (che disciplina il diritto di interpello) e dell’art. 2 Dlgs. 147/2015 (nuovi investimenti).

ISTANZE DI INTERPELLO PRESENTATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE: termini per la risposta e regolarizzazione iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

ALTRE SOSPENSIONI: sono inoltre sospesi i termini di cui: all’art. 7, co. 2, D.lgs. 128/2015 (competenze e procedure relative al regime di adempimento collaborativo); all’art. 1-bis del D.L. 50/2017 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata); artt. 31-ter (accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e 31-quater Dpr 600/73 (rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale) all’art. 1, co. 37-43, L. 190/2014 (procedure di Patent Box), nonchè le risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, nonché le risposte alle istanze formulate ex art. 22 L. 241 ed art. 5 D.lgs. 33/2013.

Termini di prescrizione e decadenza: si applica l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 e, dunque: i termini di prescrizione/decadenza relativi all’attività degli uffici/agente della riscossione in scadenza il 31/12/2020  sono prorogati fino al 31/12/2022.

 

Art. 68

SOSPENSIONE DEI CARICHI

In relazione alle entrate tributarie o meno (cioè anche per pagamenti diversi dai tributi): per qualsiasi contribuente sono sospesi i termini dei versamenti che cadono tra l’8/03/2020 ed il 31/05/2020 derivanti da: cartelle di pagamento (nonché avvisi di accertamento direttamente esecutivi emessi sia dall’Agenzia delle Entrate); avvisi di addebito emessi dall’Inps o altri enti previdenziali/assicurativi;  atti esecutivi da parte degli enti pubblici territoriali (comuni, ecc.)

RIPRESA DEI VERSAMENTI: i versamenti oggetto di sospensione  vanno effettuati in unica soluzione entro il 30/06/2020 e non spetta alcun rimborso di quanto già versato.

Si ritiene che non siano differiti i termini degli avvisi bonari (rateizzati o meno), nonchè gli importi derivanti da accertamento con adesione/mediazione (rateizzati o meno), posto che la norma nulla dispone in merito.

Gli Uffici sospendono la notifica di: - avvisi bonari - cartelle di pagamento - nonchè avvisi di accertamento sospesi (del debito complessivo o delle rate)

ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO: è differito al 31/05/2020 il termine di versamento della rata relativa alla rottamazione-ter che scadeva al 28/02/2020 e della rata relativa alla procedura di “saldo e stralcio” che scade al 31/03/2020.

Termini di prescrizione e decadenza: ai soggetti che si avvalgono della sospensione si applica l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015.

Art. 83

PROCESSI TRIBUTARI

L’art. 1 del D.L. 11/2020 aveva disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari  sino al 22/03/2020. Il D.L. 18/2020 modifica nuovamente detti termini (abrogando gli artt. 1 e 2 del citato D.L. 11/2020), disponendo che sono sospesi dal 9/03/2020 al 15/04/2020: tutte le udienze civili e penali, nonché la decorrenza di tutti termini processuali per il compimento di qualsiasi atto del procedimento civile e penale  inclusi i termini per la notifica del ricorso in 1° grado innanzi alle Commissioni tributarie nonchè per gli appelli in CTR/Cassazione,  nonché il termine di cui all’art. 17-bis, co. 2, del D.lgs. 546/1992 (reclamo e mediazione).

 

Art. 88

Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni 17/3/2020, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

 

Art. 98

MISURE PER SOSTENERE LA FILIERA DELLA STAMPA

BONUS PUBBLICITÀ

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali ex art. 57-bis del D.L. 50/2017  è concesso, limitatamente all’anno 2020, alle stesse condizioni  e ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, nel limite di spesa stabilito dal medesimo art. 57-bis e comunque nei limiti dei regolamenti dell’UE.

CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE

Con riferimento al credito d’imposta edicole istituito dalla legge di bilancio 2019 vengono previste le seguenti modifiche: misura massima del credito d’imposta: € 2.000 per l’anno 2019 e € 4.000 per l’anno 2020; estensione, per l’anno 2020, del credito d’imposta: il beneficio è previsto per le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate  nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi  di fornitura di energia elettrica, telefonici e di collegamento a Internet, nonché per quelli di consegna a domicilio delle copie di giornali.

 

Art. 103

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi: pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati dopo tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/04/2020.

I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31/01 e il 15/04/2020, conservano la loro validità fino al 15/06/2020.

L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili: anche ad uso non abitativo  è sospesa fino al 30/06/2020.

 

Art. 106

ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ

Viene previsto che: in deroga all’art. 2364, c. 2, C.C. (convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio) e dall’art. 2478-bis C.C. (termine del deposito del bilancio in presso la sede) le società: possono procedere alla prima convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche in deroga alle previsioni dello Statuto della società.

SEMPLIFICAZIONI: le società possono prevedere, anche in deroga alle previsioni dello Statuto: il voto elettronico o per corrispondenza (consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto), nonché l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, co. 4, 2479-bis, co. 4, e 2538, co. 6, C.C.; la mancata necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Inoltre, viene previsto che le SPA quotate, banche popolari, le BCC, le società cooperative e le mutue assicuratrici, possono designare il rappresentante per le assemblee ordinarie/straordinarie.

Quanto sopra si applica alle assemblee convocate entro il 31/07/2020, oppure entro la successiva data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.

 

Art. 108

SERVIZI POSTALI

La norma in esame prevede, tra l’altro, che dal 17/03/2020 e fino al 30/06/2020 per lo svolgimento  del servizio postale relativo agli invii raccomandati e assicurati e alla distribuzione dei pacchi (co. 2, art. 3, D.lgs. 261/1999), nonché dei servizi di notifica a mezzo posta (L. 890/1982 e art. 201 del D.lgs. 285/1992) gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi tramite preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione/ufficio/azienda, al piano o in altro luogo, presso lo stesso indirizzo, indicato dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.